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RECUPERO CREDITI

AVG - ASSISTENZA ASTE GIUDIZIARIE OFFRE ASSISTENZA LEGALE A SOGGETTI PRIVATI, IMPRENDITORI O AZIENDE PER IL RECUPERO DI CREDITI INSOLUTI.

AVG SI AVVALE DI UN TEAM DI AVVOCATI PER L'ESPLETAMENTO DELL’INTERA ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI SIA NELLA FASE STRAGIUDIZIALE SIA NELLA EVENTUALE FASE GIUDIZIALE.

PER LIMITARE I COSTI DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI AVG PROPONE AI PROPRI CLIENTI COMPENSI PARAMETRATI AL RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO, CIOÈ ALL’EFFETTIVO RECUPERO DEL CREDITO. I COMPENSI SONO STABILITI IN MISURA PERCENTUALE RISPETTO ALL'IMPORTO  EFFETTIVA-MENTE RECUPERATO DAL CLIENTE. 

FASE STRAGIUDIZIALE

NELLA FASE STRAGIUDIZIALE DEL RECUPERO DEL CREDITO AVG OFFRE I SEGUENTI SERVIZI:

FASE GIUDIZIALE

NELLA FASE GIUDIZIALE DEL RECUPERO DEL CREDITO AVG OFFRE I SEGUENTI SERVIZI:

L'ATTIVITA’ GIUDIZIALE E' GARANTITA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

  1. Esame preliminare del credito. Esaminiamo il credito vantato ed i documenti prodotti dal Cliente, accertando se vi sono impedimenti alla soddisfazione del credito.
  2. Sollecito di pagamento. Inviamo tempestivamente una lettera di sollecito e messa in mora al debitore, avvertendolo circa l’eventuale inizio di un’azione legale di recupero nei suoi confronti.
  3. Analisi solvibilità. In caso di mancato spontaneo adempimento del debitore, analizziamo la solvibilità del debitore, tramite l’accesso agli archivi informatici e avvalendosi di report di agenzie investigative. Sulla base delle indagini compiute, inviamo al Cliente una esaustiva relazione circa l’opportunità e la convenienza di agire in via giudiziale.
  4. Assistenza per il rientro del debito. Qualora sia possibile ed opportuno concordare con il debitore un piano di rientro dell’esposizione, predisponiamo, d’intesa con il Cliente, un accordo TRANSATTIVO CON IL DEBITORE, ASSISTITO DALLE OPPORTUNE GARANZIE.

  1. Deposito del decreto ingiuntivo o dell’atto di citazione. Scaduto il termine concesso al debitore nel sollecito di pagamento, procediamo al recupero del credito in via giudiziale, avvalendosi generalmente della procedura monitoria. Qualora tale procedura non sia esperibile, verrà instaurato un ordinario giudizio di cognizione.

  2. Esecuzione coattiva. Ottenuto un titolo esecutivo, intraprendiamo con la massima tempestività l’azione ese-cutiva (MOBILIARE - MOBILIARE PRESSO TERZI - IMMOBILIARE) nei confronti del debitore, sulla base delle risultanze dell’indagine di solvibilità.

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